
Ferragni e il Pandoro – “Pubblicità ingannevole ma non va processata. I follower non sono membri di una setta”. Ecco perché Chiara è stata prosciolta
Il caso che ha coinvolto Chiara Ferragni e le campagne promozionali legate al pandoro Balocco e alle uova di Pasqua si è concluso con il proscioglimento degli imputati, ma con motivazioni articolate. Il giudice ha riconosciuto la presenza di una “pubblicità ingannevole”, già evidenziata anche dall’Antitrust, ma ha escluso che si potesse procedere penalmente per truffa aggravata.
Uno degli elementi centrali della decisione riguarda il rapporto tra l’influencer e il suo pubblico.
Secondo il tribunale, non è possibile sostenere che i follower vivano una condizione di vulnerabilità tale da giustificare l’aggravante della minorata difesa. In particolare, è stato chiarito che “I follower non sono membri di una setta”, poiché non esiste un legame di totale fiducia o dipendenza tale da impedire una valutazione critica dei messaggi pubblicitari. I social, infatti, offrono strumenti che permettono agli utenti di informarsi e verificare autonomamente le informazioni.
Alla luce di questa valutazione, il reato inizialmente contestato è stato ridimensionato a truffa semplice, perseguibile solo in presenza di querela.
Ma la denuncia presentata dal Codacons è stata successivamente ritirata dopo un accordo economico, portando così all’estinzione del reato e alla decisione di “non doversi procedere”. Questo significa che gli imputati non sono stati assolti nel merito, ma il processo non poteva proseguire per motivi formali.
L’accusa sosteneva che le campagne pubblicitarie potessero indurre i consumatori a credere che parte dei proventi delle vendite fosse destinata alla beneficenza, mentre in realtà la cifra devoluta era già stabilita in anticipo.
Nel corso della vicenda Ferragni ha risarcito le parti civili e le associazioni dei consumatori con una somma superiore ai tre milioni di euro.
Il giudice ha inoltre sottolineato come la diffusione dei messaggi sui social non rappresenti un elemento sufficiente per configurare automaticamente una maggiore gravità del reato, ricordando che anche altri mezzi di comunicazione di massa, come la televisione, raggiungono un pubblico ampio senza che ciò comporti di per sé aggravanti.
“La sentenza – riporta l’Ansa – “accoglie la tesi difensiva sul punto decisivo del processo, escludendo la sussistenza dell’aggravante della minorata difesa – commentano Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, legali di Ferragni -. Il giudice ha chiarito che la diffusività del messaggio, l’uso dei social e il rapporto tra influencer e pubblico non bastano, di per sé, a integrare le circostanze idonee a ostacolare la privata difesa”.
Inoltre, sottolineano gli avvocati, “venuta meno l’aggravante il processo non doveva e non poteva proseguire” e “pronunciarsi nel merito. Il fulcro della decisione – chiudono – resta quindi l’accoglimento della tesi difensiva sull’aggravante, profilo decisivo che ha determinato la definizione del processo”.
L’aggravante era stata contestata dal pm Cristian Barilli e dall’aggiunto Eugenio Fusco – i quali non dovrebbero impugnare per Cassazione – ma che per il giudice non sussiste. Anche perché “i social network storicamente non rappresentano il primo strumento di comunicazione che, attraverso una sola condotta, riesce a raggiungere un numero così ampio di persone”, in quanto sono esistiti ed esistono le tv.
Inoltre, “nell’esperienza processuale del nostro Paese non risulta che pubblicità ingannevole o mendace attuata tramite i canali televisivi abbia determinato solo per il numero di destinatari, l’aggravante della minorata difesa”.
In più, è stato rilevato, “nessuna prova è stata fornita nel processo in merito a chi fossero gli acquirenti, se fossero follower della sig.ra Ferragni, se presentassero una concreta condizione di vulnerabilità” ossia se “avessero deciso di ‘seguirla’ per “un’acritica adesione alle indicazioni da costei”.
E infine, oltre al fatto che è “quantomeno opinabile” ipotizzare che un consumatore “follower di un influencer (…) riponga una fiducia incondizionata e acritica” nei “consigli per gli acquisti”, da un punto di vista formale, “l’indicazione contenuta nei post e nelle stories del profilo Instagram” della influencer, ossia l’hashtag “segnala un contenuto sponsorizzato, indicando che quel post fa parte di una collaborazione commerciale a pagamento”, rendendo così “trasparente il compenso economico o la fornitura in favore di chi pubblica”.